DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

 

Criteri e modalità di valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

VISTA           la legge 15 dicembre 1990, n. 395 su “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”;

 

VISTO          l’art.38 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

 

VISTO          il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  concernente l’area contrattuale delle Forze di Polizia;

 

VISTO          il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 recante il   Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Forze di Polizia;

 

VISTO          l’accordo quadro stipulato in data 24 luglio1996;

 

VISTO          il proprio P.D.G. in data 8 maggio 1996, relativo ai “criteri per i trasferimenti a domanda del Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria”;

 

VISTO          il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, recante “ norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”;

 

VISTO          il proprio P.D.G. in data 27 maggio 1997, relativo all’istituzione del Gruppo Operativo Mobile;

 

VISTO          il decreto ministeriale in data 19 febbraio 1999, di istituzione, presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Gruppo Operativo Mobile;

 

ACCLARATA la necessità di rivedere le disposizioni dell’accordo sulla mobilità interna del personal di polizia penitenziaria dell’8 maggio 1996 al fine di adeguarle alle esigenze emerse in sede d’applicazione;

 

DEFINITI      in data 22 aprile 1999, i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative;

 

 

D E C R E T A

 

 

         I trasferimenti a domanda degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono effettuati secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

 

 

Titolo I (Disposizioni di carattere generale)

 

 

Articolo 1 (Pubblicazione dei posti vacanti)

 

1.     L’amministrazione penitenziaria dopo la definizione delle piante organiche dei singoli istituti o servizi, pubblica, entro il 30 ottobre di ogni anno, per ciascuna sede e per ciascun ruolo, apposito bando nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire mediante trasferimento del personale in servizio.

 

2.     Fino alla definizione delle piante organiche i bandi non recano l’indicazione dei posti a disposizione per singola sede di servizio e per ciascun ruolo. I trasferimenti di sede, durante il periodo di validità del bando, sono disposti, di regola, in occasione di nuove assunzioni di personale, per costituire le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie di nuova istituzione e per far fronte ad accertate, sopravvenute esigenze connesse alla necessità di garantire l’ordine, la sicurezza e la disciplina negli istituti penitenziari.

 

3.     Vengono valutate anche le domande presentate per sedi diverse da quelle indicate nei “bandi”. Tutte le sedi di risulta conseguenti all’attivazione della procedura di trasferimento sono coperte, automaticamente , tramite procedura informatica, sino ad esaurimento delle graduatorie.

 

4.     Le direzioni degli istituti e servizi portano a conoscenza del personale presente e di quello assente a qualsiasi titolo, l’avvenuta pubblicazione del bando. Della comunicazione, anche telefonica, è presa nota agli atti della direzione.

 


 

Articolo 2 (Domanda di trasferimento)

 

1.     Il dipendente, che intenda essere trasferito ad altra sede, deve presentare domanda nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando.

 

2.     Nella domanda è consentito indicare, in stretto ordine di preferenza, un numero massimo di cinque sedi di istituti penitenziari per adulti. Il numero di cinque sedi è comprensivo di quelle non messe a concorso.

 

3.     Le modalità per i trasferimenti ai Centri di Servizio Sociale per Adulti, al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ai Provveditorati Regionali, all’Istituto Superiore Studi Penitenziari, alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Personale, al Centro Amministrativo “G. Altavista”, al Servizio per l’Approvvigionamento e la Distribuzione dell’Armamento e del Vestiario ed ai Magazzini Vestiario, sono disciplinati dall’art. 13 del presente decreto.

 

4.     Ove esistano più istituti penitenziari nella stessa città va indicata, con esattezza, la struttura presso la quale s’intende essere trasferiti. Non è consentita l’indicazione generica della città.

 

5.     E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non tenere conto della preferenza espressa dagli istanti quando sussistano ragioni di particolare opportunità che ne sconsiglino l’assegnazione in determinate sedi. Nel caso di specie è emanato provvedimento di rigetto motivato.

 

6.     La domanda deve essere depositata esclusivamente nell’Ufficio di appartenenza del dipendente, il quale provvede immediatamente a protocollarla. Chi si trovi legittimamente fuori dell’ordinaria sede di servizio può presentare, nei termini di cui al comma 1, l’istanza di trasferimento, presso altri istituti penitenziari o servizi dell’Amministrazione. Le istanze sono trasmesse al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dal Provveditorato Regionale che ha competenza sull’istituto nel quale l’istanza è stata presentata.

 

7.     Le istanze depositate fuori dei termini indicati nel comma 1 nonché le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel comma 6 e quelle per sedi non ancora attivate, non sono valutate.

 

8.     L’osservanza del termine perentorio di presentazione della domanda è comprovata dall’annotazione sulla stessa della data di deposito e del numero del registro di protocollo dell’Ufficio che riceve l’istanza.

 

9.     Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande esse sono trasmesse, in originale, ai competenti provveditorati regionali che, nei successivi cinque giorni, ne cureranno la consegna, a mezzo corriere, all’Ufficio Centrale del Personale Divisione Terza Sezione B.

 

 

Articolo 3 ( Legittimazione)

 

1.     Può presentare istanza di trasferimento tutto il personale sempre che abbia maturato due anni di permanenza nell’ultima sede di servizio o di assegnazione, computati dalla data in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio per trasferimento o assegnazione.

 

2.     Il limite di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti d’ufficio.

 

3.     L’Amministrazione si riserva, previe intese con le OO.SS. rappresentative, di derogare al predetto limite mediante l’emanazione di appositi interpelli straordinari, in presenza di particolari circostanze conseguenti all’assunzione di congrui contingenti di personale ovvero per improvvise, impreviste necessità operative.

 

 

Articolo 4 (Formazione della graduatoria.)

 

1.     La graduatoria degli aspiranti è formata da un gruppo di lavoro insediato con provvedimento del direttore dell’Ufficio Centrale del Personale.

 

2.     All’esame delle eventuali richieste di revisione dei punteggi attribuiti dal gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede una commissione nominata dal Direttore Generale, con provvedimento formale, in osservanza delle norme sulle pari opportunità, i cui componenti durano in carica due anni e non possono essere riconfermati.  

 

3.     Non possono far parte del gruppo di lavoro e della commissione di cui ai commi 1 e 2 i rappresentanti di organi statutari delle OO.SS..

 

4.     Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 assegna i punteggi in relazione ai criteri di cui al titolo secondo del presente decreto.

 

 

 

5.     L’attribuzione del punteggio è effettuata sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede le date risultanti dal foglio matricolare dell’instante che deve essere allegato alla domanda a cura della direzione dell’istituto o del servizio di appartenenza. Nei casi disciplinati dall’art. 2 comma 6, la direzione dell’istituto o servizio che riceve la domanda di trasferimento ne dà immediata comunicazione, a mezzo fax, alla direzione dell’istituto di appartenenza dell’instante. Quest’ultima provvede, nei termini e con le modalità di cui all’art. 2, comma 9, a trasmettere il foglio matricolare aggiornato del dipendente.

 

6.     La sussistenza di stati, fatti e qualità personali, previsti dall’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall’art. 1, comma 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403, che costituiscano titolo per il trasferimento a domanda, deve essere comprovata, mediante dichiarazione/i sottoscritta/e dall’interessato, da allegarsi all’istanza di trasferimento.

 

7.     Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non compresi negli elenchi di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed all’art. 1, comma 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che costituiscano titolo per il trasferimento a domanda, sono comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Tali dichiarazioni possono essere presentate contestualmente all’istanza e sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto.

Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a ricevere la documentazione.

Nei casi in cui si debba presentare all’amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

 

8.     I certificati medici e la documentazione sanitaria non possono essere sostituiti da altro documento.

 

9.     L’Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

 

10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applica l’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15. Il dichiarante, inoltre, decade dal beneficio del trasferimento, quando questo sia stato conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

11. A parità di punteggio l’anzianità di servizio complessiva costituisce titolo di preferenza.

 

12. La graduatoria nazionale provvisoria è formata entro il 1° aprile di ogni anno. Essa è inviata tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative. Le direzioni degli istituti e servizi, entro la data del 15 aprile, curano la notifica del punteggio agli instanti compreso il personale assente a qualsiasi titolo, al quale sarà data comunicazione, anche telefonica, facendo risultare con apposita annotazione datata e sottoscritta, la data in cui la comunicazione stessa è avvenuta. E’, altresì, fornita copia della graduatoria riportante i punteggi conseguiti anche per singole voci.

 

13. Al dipendente che dimostri di averne interesse è riconosciuto il diritto di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il rilascio della copia degli atti relativi alla valutazione della propria istanza. Di tale richiesta l’interessato informa, ove lo ritenga, le OO.SS..

 

14. Avverso i punteggi attribuiti è ammessa richiesta di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro la data del 15 maggio di ogni anno.

 

15. Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione preposta, da effettuarsi entro il 20 giugno, l’Amministrazione emana la graduatoria definitiva.

 

16. La graduatoria definitiva , unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci, è inviata tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative.

 

17. La graduatoria definitiva è valida dal 1° luglio successivo e per la durata di un anno.

 

 

Articolo 5 (Revoca della domanda)

 

1.     Le dichiarazioni di revoca, totali o parziali, delle istanze di trasferimento devono essere presentate, non oltre 10 giorni dalla data di notifica della graduatoria definitiva, con le stesse modalità di cui all’art. 2, comma 6, del presente decreto.

 

2.     L’Ufficio Centrale del Personale, nel periodo di validità delle graduatorie, prima di effettuare i complessi piani di trasferimenti conseguenti all’assunzione di nuovo personale, informa i dipendenti, per il tramite delle direzioni di appartenenza, della prossima mobilità, così da consentire, a chi non fosse più interessato al trasferimento, di produrre, entro i termini fissati, istanza di revoca della domanda.

 

3.     Quando, per sopravvenute esigenze, si deve incrementare l’organico degli istituti penitenziari e può provvedersi mediante trasferimenti a domanda, l’Ufficio Centrale del Personale informa i dipendenti utilmente collocati nella graduatoria formata per la sede da incrementare che, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, possono revocare la domanda di trasferimento per sopravvenute ragioni.

 

4.     Non è possibile chiedere la revoca del provvedimento di trasferimento dopo che sia stato emanato.

 

5.     Le comunicazioni al personale della riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di revoca sono effettuate con le medesime modalità di cui all’art. 4 comma 12 del presente decreto.


 

Titolo II (Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda)

 

 

Articolo 6 (Anzianità di sede e di servizio)

 

1.     Per ogni anno di servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria.

punti           1.00

 

L’anzianità di servizio è computata dal momento dell’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria e comprende i periodi trascorsi:

- in aspettativa retribuita;

- in congedo straordinario;

- in distacco sindacale;

- nella posizione di agente ausiliario e agente ausiliario trattenuto.

 

2.   Al personale trasferito d’ufficio, per motivi di servizio, per ciascun anno di permanenza nelle sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, per anno

 

punti 0.50      fino ad un massimo di punti 3.00

 

Il punteggio non è attribuito per trasferimenti d’ufficio tra istituti o servizi ubicati nella stessa città.

 

3.   Sono computabili tutti i periodi di assenza dal servizio durante i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, non è interrotta la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

 

4.   Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il periodo trascorso in distacco presso la sede per la quale si chiede il trasferimento non è più  computabile ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio.

 

5.   Si intende equiparata ad anno la frazione di tempo superiore a mesi sei.

 

6.   Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di polizia penitenziaria anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all’anzianità di servizio.

 

7.   Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l’interessato deve indicare nell’istanza di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.

 

 

Articolo 7 (Servizio prestato in sedi disagiate)

 

1.     Per ogni chilometro di distanza dalle sedi per le quali si chiede il trasferimento

 

punti 0.002                             fino ad un massimo di punti 2.00

 

Per la determinazione delle distanze si fa riferimento ai dati del programma informatico “Microsoft Auto Route Express”

 

2.     Per ogni anno di servizio prestato:

per il personale che vi  abbia prestato o sia in servizio presso le sedi di:

 Favignana, e Porto Azzurro                          ulteriori        punti            1.00

Asinara, Gorgona e Pianosa                     ulteriori        punti            2.00

 

3.   Per il personale in servizio presso gli istituti di Venezia Giudecca, per ogni anno di servizio prestato, ulteriori

punti           0.50

 

Tale punteggio spetta solamente per il trasferimento da detta sede e non è computabile per gli eventuali successivi trasferimenti.

 

4. Per il personale effettivo nella sede di Gorgona da almeno quattro anni, per ogni anno di permanenza successivo al secondo anno, è prevista una maggiorazione di punteggio, spettante solamente per il trasferimento da detta sede e non computabile per gli eventuali successivi trasferimenti, pari a:

                                                                                     punti            2.00

 

Le predette maggiorazioni si aggiungono al punteggio determinato ai sensi dell’art.6 comma 1 del presente decreto.

Per l’attribuzione del punteggio fanno fede le date risultanti dal foglio matricolare dell’interessato che deve essere allegato all’istanza a cura della direzione dell’istituto o del servizio di appartenenza.

 

 

Articolo 8 (Particolari condizioni di impiego)

 

1.   Per il servizio operativo espletato alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile, sono attribuiti dalla data del presente decreto, per ciascun anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 ulteriori:

punti           1.00

 

2.   Per il servizio operativo espletato alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile dal 27 maggio 1997, data del primo provvedimento di istituzione del Gruppo Operativo Mobile, alla data del presente decreto, per ciascun anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 ulteriori:

punti           0.50

 

3.   Per il personale impiegato alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile non si applica la maggiorazione di cui all’art. 6 comma 2 del presente decreto.

 

 

Articolo 9 (Condizioni di famiglia)

 

1.     Per il ricongiungimento al coniuge non divorziato né giudizialmente o consensualmente separato o al convivente legalmente riconosciuto, residenti nella sede di trasferimento richiesta.

punti           2.00

 

2.     Per il ricongiungimento ai figli minori, anche adottivi, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, per il primo figlio

punti           2.00

 

2a) Per ogni figlio minore in più rispetto al primo

                 punti            0.50

 

3.     Per il ricongiungimento a figli minori o maggiorenni inabili e a carico riconosciuti, nel caso di celibi, nubili, vedovi, separati o divorziati, purché affidatari,                                                                                                        punti            4.00

 

3a) Per ogni figlio in più rispetto al primo

                                                                                     punti            1.00

 

3b) Se il genitore non è affidatario

                                                                                     punti            2.00

 

3c) Per ogni figlio in più rispetto al primo, di genitore non affidatario

                                                                                     punti            0.50

 

4.     Al di fuori dei casi di trasferimento ai sensi dell’art.33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, per la necessità di convivere con un prossimo congiunto, nei cui confronti sussistono i doveri di assistenza e mantenimento secondo le norme del codice civile, residente nella sede richiesta ovvero in altra località da quella distante meno di 90 Km, che abbia bisogno di assistenza che il dipendente può assicurare, quando sussista un handicap anche non grave, certificato ai sensi della legge n.104/92, ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento

punti           2.50

 

5.     L’interruzione della convivenza per frazioni superiori a sei mesi è considerata equivalente ad un anno.

 

6. Qualora la sede più vicina alla residenza  del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto o dei figli, non sia stata indicata al primo posto nell’ordine di preferenza delle sedi, i punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti della metà.

 

Per l’attribuzione dei punteggi sopra indicati l’interessato deve allegare all’istanza di trasferimento, le dichiarazioni previste dall’art. 4 commi 6, 7 e 8 del presente provvedimento.

Si richiama, altresì, la previsione di cui all’art. 4 commi 9 e 10 del presente decreto.

 

Articolo 10 (Condizioni di salute)

 

a) Nel caso in cui le condizioni ambientali presenti nella sede ove il dipendente presta servizio sono fattore di serio e comprovato aggravamento delle infermità del dipendente, dei figli, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto.

                                                                                     punti            2.00

 

b) Nel caso in cui il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto o i figli, che coabitano con il dipendente, versino in uno dei casi previsti dall’art.3, comma 1, della legge n. 104/92.

                                                                                     punti            2.00

 

c) Nei casi in cui, in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute del dipendente, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto nonché dei figli, presso la sede di servizio o città viciniori, intendendosi per viciniori quelle comprese nel raggio di 50 Km, non siano presenti strutture che offrano adeguate possibilità di cura.

                                                                                     punti            4.00

 

Per l’attribuzione dei punteggi di cui ai punti a), b) e  c) l’interessato deve unire alla domanda idonee certificazioni sanitarie, rilasciate dai competenti presidi sanitari pubblici (USL o Ospedali) in originale o in copia conforme, dalle quali risulti chiaramente la patologia sofferta e lo stato della stessa al momento dell’istanza ovvero l’impossibilità di poter effettuare le cure necessarie nella sede di servizio.

 

 

Articolo 11 (Esigenze di studio)

 

1.     Per la necessità del dipendente, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto o dei figli, anche adottivi, conviventi e a carico di frequentare corsi di studio

punti 2.00

 

2. Assumono rilievo esclusivamente i corsi di durata pluriennale frequentati dal dipendente, dal coniuge o dal convivente legalmente riconosciuto o dai figli, anche adottivi o per i quali sia stata presentata dagli stessi regolare domanda di immatricolazione o di iscrizione, finalizzati:

 

·        al conseguimento di un diploma di laurea, di diploma universitario o di specializzazione post - lauream

·        al conseguimento di un altro titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

 

3.   Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario dimostrare:

·        La frequenza o l’immatricolazione presso un’università o una scuola di specializzazione universitaria situata nella medesima regione ovvero di un corso di istruzione secondaria di 2° grado presso un istituto situato nella stessa provincia in cui è ubicata la sede di servizio richiesta con la domanda di trasferimento;

·        Limitatamente alle ipotesi di immatricolazione ad un corso di laurea o di diploma universitario e di specializzazione post lauream nonché di frequenza di un corso di istruzione secondaria di secondo grado, la mancanza della corrispondente facoltà universitaria statale nella regione ovvero di corrispondenti istituti di istruzione nella provincia ove il dipendente presta servizio;

·        Di essere in regola con il piano di studi oppure, per gli studenti fuori corso, di aver superato almeno i due quinti degli esami previsti per l’intero corso di laurea e almeno due esami nell’anno precedente a quello di pubblicazione del bando.

 

Per l’attribuzione dei punteggi sopra indicati l’interessato deve allegare all’istanza di trasferimento, le dichiarazioni previste dall’art. 4 commi 6, 7 e 8 del presente provvedimento.

Si richiama, altresì, la previsione di cui all’art. 4 commi 9 e 10 del presente decreto.


 

Articolo 12 (Documentazione da allegare alla domanda)

 

1.     Per la documentazione, si rinvia agli articoli 4, commi 6, 7 e 8 e 10 e 11 del presente decreto.

 

2.     La posizione di familiare a carico è dimostrata con la produzione dell’ultimo prospetto paga (anche in semplice fotocopia), dal quale risulti la relativa detrazione d’imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi del citato articolo 4 comma 6.

 

3.     Lo stato di handicap deve essere comprovato da certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista dall’art.4 della legge 104/92 ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell’art.2, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legge 27 agosto 1993 n.324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n.423, rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’azienda sanitaria locale da cui è assistito l’interessato.

 

4.     La situazione di unico congiunto in grado di presentare la necessaria assistenza nel luogo di residenza del prossimo congiunto deve essere documentata. con  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.4 della legge 4 gennaio 1968 n.15. Tale dichiarazione può essere presentata contestualmente all’istanza e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a ricevere la documentazione.

 

5.     Le distanze chilometriche tra le diverse sedi sono accertate dall’Ufficio tramite programma informatico “Microsoft Auto Route Express”

 

6.     Le alterazioni dello stato di salute devono essere documentate mediante certificazioni rilasciate da strutture del Servizio Sanitario Nazionale

 

7.     Nella certificazione di cui al precedente comma, e per la specifica ipotesi prevista dall’art.10 lettera a) e c) deve risultare, in forma espressa, che l’infermità addotta rende necessario il trasferimento della persona malata nella sede richiesta, anche perché in essa sono disponibili gli indispensabili presidi medici di tipo specialistico non presenti nell’attuale sede di servizio.

 

8.     La convivenza è dimostrata, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Tale dichiarazione può essere presentata contestualmente all’istanza e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a ricevere la documentazione.

 

 

Articolo 13 (Trasferimenti ad Uffici o Servizi diversi da Istituti Penitenziari per Adulti)

 

Ai trasferimenti di cui all’art. 2 comma 3 del presente decreto si provvede, secondo le necessità, mediante interpello straordinario da concordarsi, previe intese, con le OO.SS. rappresentative.

Il bando che emana l’interpello indica i requisiti e le competenze richiesti per parteciparvi.

Per la formazione della graduatoria sono valuti i titoli di preferenza di cui al titolo II.

Si applicano, altresì, gli articoli 4 e 5 del presente decreto.

 

 

 

Articolo 14 (Disposizione transitoria)

 

1.   Per l’anno 1999 il bando per i trasferimenti a domanda è emesso entro 15 giorni dalla data del presente decreto. Esso stabilisce, per il solo anno 1999, il periodo entro il quale i dipendenti possono presentare istanza di trasferimento, sono formate la graduatoria provvisoria e quella definitiva, è fissato il termine per la presentazione delle dichiarazioni di revoca e per le richieste di revisione. Il bando determina, altresì, il periodo di validità  della graduatoria.

 

 

Articolo 15 (Disposizione conclusiva)

 

Il presente decreto sostituisce quello dell’8 maggio 1996 richiamato in premessa.

 

 

Roma, lì 5 MAGGIO 1999

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE


 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

 

Art.1, D.P.R. n.403/1998

Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

 

   1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

     a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

     b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

     c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

     d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

     e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

     f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n.958;

     g) di non aver riportato condanne penali;

     h) qualità di vivenza a carico;

     i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

   2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari  per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi di veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

 

 

Art.2, comma 1, L.n.15/1968

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

 

    1. La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

 

Art.2, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

 

1.   Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi negli elenchi di cui all’art. 1, comma 1, del presente regolamento e dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2.   La dichiarazione di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia.

3.   Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l’amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorchè non autentica, dei certificati di cui sia già in possesso.

4.   Restano esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all’articolo 10.

 

Art.4, L.n.15/1968

Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà.

 

L’atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all’autenticazione della sottoscrizione con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 20.

 

Art.20, L.n.15/1968

Autenticazione delle sottoscrizioni

 

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione può essere autenticata, ove l’autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.

Per l’autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

 

 

Art. 3 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

 

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell’art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all’istanza e sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto.

2.     Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

3.     Oltre a quanto previsto nell’art. 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127 costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

4.     Nei casi in cui l’interessato debba presentare all’amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell’articolo 14 della legge 4 gennaio 1968 , n. 15 , l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

 

 

 

Art.26, L.n.15/1968

Sanzioni penali

 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti art. 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell’art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l’atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.

 

 

Art.11, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

 

1.   Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2.   Quando i controlli di cui al comma ! riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l’amministrazione procedente richiede direttamente all’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3.     Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora il controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.