DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE
Criteri
e modalità di valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di
polizia penitenziaria.
VISTA la
legge 15 dicembre 1990, n. 395 su “Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria”;
VISTO l’art.38
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l’ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria;
VISTO il
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
concernente l’area contrattuale delle Forze di Polizia;
VISTO il
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 recante il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Forze di Polizia;
VISTO l’accordo
quadro stipulato in data 24 luglio1996;
VISTO il
proprio P.D.G. in data 8 maggio 1996, relativo ai “criteri per i trasferimenti
a domanda del Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria”;
VISTO il
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, recante “ norme di attuazione degli articoli 1,
2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative”;
VISTO il proprio P.D.G. in data 27 maggio 1997, relativo
all’istituzione del Gruppo Operativo Mobile;
VISTO il decreto ministeriale in data 19 febbraio 1999, di
istituzione, presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del
Gruppo Operativo Mobile;
ACCLARATA la necessità di rivedere le
disposizioni dell’accordo sulla mobilità interna del personal di polizia
penitenziaria dell’8 maggio 1996 al fine di adeguarle alle esigenze emerse in
sede d’applicazione;
DEFINITI in
data 22 aprile 1999, i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella
prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali
rappresentative;
1.
L’amministrazione
penitenziaria dopo la definizione delle piante organiche dei singoli istituti o
servizi, pubblica, entro il 30 ottobre di ogni anno, per ciascuna sede e per
ciascun ruolo, apposito bando nel quale sono indicati i posti vacanti da
coprire mediante trasferimento del personale in servizio.
2.
Fino alla
definizione delle piante organiche i bandi non recano l’indicazione dei posti a
disposizione per singola sede di servizio e per ciascun ruolo. I trasferimenti
di sede, durante il periodo di validità del bando, sono disposti, di regola, in
occasione di nuove assunzioni di personale, per costituire le dotazioni
organiche delle strutture penitenziarie di nuova istituzione e per far fronte
ad accertate, sopravvenute esigenze connesse alla necessità di garantire
l’ordine, la sicurezza e la disciplina negli istituti penitenziari.
3.
Vengono valutate
anche le domande presentate per sedi diverse da quelle indicate nei “bandi”.
Tutte le sedi di risulta conseguenti
all’attivazione della procedura di trasferimento sono coperte, automaticamente
, tramite procedura informatica, sino ad esaurimento delle graduatorie.
4.
Le direzioni degli
istituti e servizi portano a conoscenza del personale presente e di quello
assente a qualsiasi titolo, l’avvenuta pubblicazione del bando. Della
comunicazione, anche telefonica, è presa nota agli atti della direzione.
1.
Il dipendente, che intenda
essere trasferito ad altra sede, deve presentare domanda nel periodo compreso
tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno. La domanda di trasferimento
deve essere conforme al modello allegato al bando.
2.
Nella domanda è
consentito indicare, in stretto ordine di preferenza, un numero massimo di
cinque sedi di istituti penitenziari per adulti. Il numero di cinque sedi è
comprensivo di quelle non messe a concorso.
3.
Le modalità per i
trasferimenti ai Centri di Servizio Sociale per Adulti, al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, ai Provveditorati Regionali, all’Istituto
Superiore Studi Penitenziari, alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del
Personale, al Centro Amministrativo “G. Altavista”, al Servizio per
l’Approvvigionamento e la Distribuzione dell’Armamento e del Vestiario ed ai
Magazzini Vestiario, sono disciplinati dall’art. 13 del presente decreto.
4.
Ove esistano più
istituti penitenziari nella stessa città va indicata, con esattezza, la
struttura presso la quale s’intende essere trasferiti. Non è consentita
l’indicazione generica della città.
5.
E’ fatta salva la
facoltà dell’Amministrazione di non tenere conto della preferenza espressa
dagli istanti quando sussistano ragioni di particolare opportunità che ne
sconsiglino l’assegnazione in determinate sedi. Nel caso di specie è emanato
provvedimento di rigetto motivato.
6.
La domanda deve
essere depositata esclusivamente nell’Ufficio di appartenenza del dipendente,
il quale provvede immediatamente a protocollarla. Chi si trovi legittimamente
fuori dell’ordinaria sede di servizio può presentare, nei termini di cui al
comma 1, l’istanza di trasferimento, presso altri istituti penitenziari o
servizi dell’Amministrazione. Le istanze sono trasmesse al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria dal Provveditorato Regionale che ha
competenza sull’istituto nel quale l’istanza è stata presentata.
7.
Le istanze
depositate fuori dei termini indicati nel comma 1 nonché le domande presentate
con modalità diverse da quelle indicate nel comma 6 e quelle per sedi non
ancora attivate, non sono valutate.
8.
L’osservanza del
termine perentorio di presentazione della domanda è comprovata dall’annotazione
sulla stessa della data di deposito e del numero del registro di protocollo
dell’Ufficio che riceve l’istanza.
9.
Entro cinque giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande esse sono
trasmesse, in originale, ai competenti provveditorati regionali che, nei
successivi cinque giorni, ne cureranno la consegna, a mezzo corriere,
all’Ufficio Centrale del Personale Divisione Terza Sezione B.
1.
Può presentare
istanza di trasferimento tutto il personale sempre che abbia maturato due anni
di permanenza nell’ultima sede di servizio o di assegnazione, computati dalla
data in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio
per trasferimento o assegnazione.
2.
Il limite di cui al
comma 1 non si applica ai trasferimenti d’ufficio.
3.
L’Amministrazione si
riserva, previe intese con le OO.SS. rappresentative, di derogare al predetto
limite mediante l’emanazione di appositi interpelli straordinari, in presenza
di particolari circostanze conseguenti all’assunzione di congrui contingenti di
personale ovvero per improvvise, impreviste necessità operative.
1.
La graduatoria degli
aspiranti è formata da un gruppo di lavoro insediato con provvedimento del
direttore dell’Ufficio Centrale del Personale.
2.
All’esame delle eventuali
richieste di revisione dei punteggi attribuiti dal gruppo di lavoro di cui al
comma 1 provvede una commissione nominata dal Direttore Generale, con
provvedimento formale, in osservanza delle norme sulle pari opportunità, i cui
componenti durano in carica due anni e non possono essere riconfermati.
3.
Non possono far
parte del gruppo di lavoro e della commissione di cui ai commi 1 e 2 i
rappresentanti di organi statutari delle OO.SS..
4.
Il gruppo di lavoro
di cui al comma 1 assegna i punteggi in relazione ai criteri di cui al titolo
secondo del presente decreto.
5.
L’attribuzione del
punteggio è effettuata sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza
del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede le date risultanti
dal foglio matricolare dell’instante che deve essere allegato alla domanda a
cura della direzione dell’istituto o del servizio di appartenenza. Nei casi
disciplinati dall’art. 2 comma 6, la direzione dell’istituto o servizio che
riceve la domanda di trasferimento ne dà immediata comunicazione, a mezzo fax,
alla direzione dell’istituto di appartenenza dell’instante. Quest’ultima
provvede, nei termini e con le modalità di cui all’art. 2, comma 9, a
trasmettere il foglio matricolare aggiornato del dipendente.
6.
La sussistenza di
stati, fatti e qualità personali, previsti dall’art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e dall’art. 1, comma 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403, che
costituiscano titolo per il trasferimento a domanda, deve essere comprovata,
mediante dichiarazione/i sottoscritta/e dall’interessato, da allegarsi
all’istanza di trasferimento.
7.
Tutti gli stati, i
fatti e le qualità personali non compresi negli elenchi di cui all’art. 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed all’art. 1, comma 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998,
n. 403, che costituiscano titolo per il trasferimento a domanda, sono
comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968
n. 15.
Tali dichiarazioni possono essere
presentate contestualmente all’istanza e sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto.
Il
responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, è competente a ricevere la documentazione.
Nei
casi in cui si debba presentare all’amministrazione copia autentica di un
documento ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento
o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su
semplice esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso
presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso.
8.
I certificati medici
e la documentazione sanitaria non possono essere sostituiti da altro documento.
9.
L’Amministrazione
procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai
sensi dell’art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
10.
Nel caso di
dichiarazioni mendaci si applica l’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15.
Il dichiarante, inoltre, decade dal beneficio del trasferimento, quando questo
sia stato conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.
11.
A parità di
punteggio l’anzianità di servizio complessiva costituisce titolo di preferenza.
12.
La graduatoria
nazionale provvisoria è formata entro il 1° aprile di ogni anno. Essa è inviata
tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso
gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative. Le direzioni
degli istituti e servizi, entro la data del 15 aprile, curano la notifica del
punteggio agli instanti compreso il personale assente a qualsiasi titolo, al
quale sarà data comunicazione, anche telefonica, facendo risultare con apposita
annotazione datata e sottoscritta, la data in cui la comunicazione stessa è
avvenuta. E’, altresì, fornita copia della graduatoria riportante i punteggi conseguiti
anche per singole voci.
13.
Al dipendente che
dimostri di averne interesse è riconosciuto il diritto di richiedere ed
ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il rilascio della copia
degli atti relativi alla valutazione della propria istanza. Di tale richiesta
l’interessato informa, ove lo ritenga, le OO.SS..
14.
Avverso i punteggi
attribuiti è ammessa richiesta di revisione, con le stesse modalità previste
per la presentazione della domanda, entro la data del 15 maggio di ogni anno.
15.
Ultimati i lavori di
revisione del punteggio da parte della commissione preposta, da effettuarsi
entro il 20 giugno, l’Amministrazione emana la graduatoria definitiva.
16.
La graduatoria
definitiva , unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci, è inviata
tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso
gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative.
17.
La graduatoria
definitiva è valida dal 1° luglio successivo e per la durata di un anno.
1.
Le dichiarazioni di
revoca, totali o parziali, delle istanze di trasferimento devono essere
presentate, non oltre 10 giorni dalla data di notifica della graduatoria
definitiva, con le stesse modalità di cui all’art. 2, comma 6, del presente
decreto.
2.
L’Ufficio Centrale del Personale, nel periodo di validità
delle graduatorie, prima di effettuare i complessi piani di trasferimenti
conseguenti all’assunzione di nuovo personale, informa i dipendenti, per il
tramite delle direzioni di appartenenza, della prossima mobilità, così da
consentire, a chi non fosse più interessato al trasferimento, di produrre,
entro i termini fissati, istanza di revoca della domanda.
3.
Quando, per
sopravvenute esigenze, si deve incrementare l’organico degli istituti
penitenziari e può provvedersi mediante trasferimenti a domanda, l’Ufficio
Centrale del Personale informa i dipendenti utilmente collocati nella
graduatoria formata per la sede da incrementare che, entro il termine stabilito
dall’Amministrazione, possono revocare la domanda di trasferimento per
sopravvenute ragioni.
4.
Non è possibile
chiedere la revoca del provvedimento di trasferimento dopo che sia stato
emanato.
5.
Le comunicazioni al
personale della riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni
di revoca sono effettuate con le medesime modalità di cui all’art. 4 comma 12
del presente decreto.
1.
Per ogni anno di
servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria.
punti 1.00
L’anzianità di servizio è computata dal
momento dell’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria e comprende i
periodi trascorsi:
- in aspettativa retribuita;
- in congedo straordinario;
- in distacco sindacale;
- nella posizione di agente ausiliario
e agente ausiliario trattenuto.
2.
Al personale
trasferito d’ufficio, per motivi di servizio, per ciascun anno di permanenza
nelle sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, per anno
punti 0.50 fino ad un massimo di punti 3.00
Il punteggio non è
attribuito per trasferimenti d’ufficio tra istituti o servizi ubicati nella
stessa città.
3.
Sono computabili
tutti i periodi di assenza dal servizio durante i quali, ai sensi delle
disposizioni vigenti, non è interrotta la maturazione dell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
4.
Dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, il periodo trascorso in distacco
presso la sede per la quale si chiede il trasferimento non è più computabile ai fini della determinazione
dell’anzianità di servizio.
5.
Si intende
equiparata ad anno la frazione di tempo superiore a mesi sei.
6.
Tutti i periodi di
servizio prestati nel Corpo di polizia penitenziaria anteriormente alla data di
riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all’anzianità di
servizio.
7.
Qualora la
condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal
foglio matricolare, l’interessato deve indicare nell’istanza di trasferimento i
periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della
reintegrazione o della riammissione.
1.
Per ogni chilometro
di distanza dalle sedi per le quali si chiede il trasferimento
punti 0.002 fino ad un massimo
di punti 2.00
Per
la determinazione delle distanze si fa riferimento ai dati del programma
informatico “Microsoft Auto Route Express”
2.
Per ogni anno di
servizio prestato:
per il personale che vi abbia prestato o sia in servizio presso le
sedi di:
Favignana, e Porto Azzurro ulteriori punti 1.00
Asinara, Gorgona e
Pianosa ulteriori punti 2.00
3.
Per il personale in
servizio presso gli istituti di Venezia Giudecca, per ogni anno di servizio
prestato, ulteriori
punti 0.50
Tale punteggio spetta solamente per il
trasferimento da detta sede e non è computabile per gli eventuali successivi
trasferimenti.
4. Per il
personale effettivo nella sede di Gorgona da almeno quattro anni, per ogni anno
di permanenza successivo al secondo anno, è prevista una maggiorazione di
punteggio, spettante solamente per il trasferimento da detta sede e non
computabile per gli eventuali successivi trasferimenti, pari a:
punti 2.00
Le predette maggiorazioni si
aggiungono al punteggio determinato ai sensi dell’art.6 comma 1 del presente
decreto.
Per l’attribuzione del punteggio
fanno fede le date risultanti dal foglio matricolare dell’interessato che deve
essere allegato all’istanza a cura della direzione dell’istituto o del servizio
di appartenenza.
1. Per il servizio operativo espletato
alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile, sono attribuiti dalla data del
presente decreto, per ciascun anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 ulteriori:
punti 1.00
2.
Per il servizio
operativo espletato alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile dal 27 maggio
1997, data del primo provvedimento di istituzione del Gruppo Operativo Mobile,
alla data del presente decreto, per ciascun anno di servizio o frazione
superiore a mesi 6 ulteriori:
punti 0.50
3.
Per il personale
impiegato alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile non si applica la
maggiorazione di cui all’art. 6 comma 2 del presente decreto.
1.
Per il ricongiungimento
al coniuge non divorziato né giudizialmente o consensualmente separato o al
convivente legalmente riconosciuto, residenti nella sede di trasferimento
richiesta.
punti 2.00
2.
Per il
ricongiungimento ai figli minori, anche adottivi, o maggiorenni inabili a
proficuo lavoro e a carico, per il primo figlio
punti 2.00
2a) Per ogni figlio minore in più
rispetto al primo
punti 0.50
3.
Per il
ricongiungimento a figli minori o maggiorenni inabili e a carico riconosciuti, nel
caso di celibi, nubili, vedovi, separati o divorziati, purché affidatari, punti 4.00
3a) Per ogni figlio in più rispetto al
primo
punti 1.00
3b) Se il genitore non è affidatario
punti 2.00
3c) Per ogni figlio in più rispetto al
primo, di genitore non affidatario
punti 0.50
4.
Al di fuori dei casi
di trasferimento ai sensi dell’art.33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n.104, per la necessità di convivere con un prossimo congiunto, nei cui
confronti sussistono i doveri di assistenza e mantenimento secondo le norme del
codice civile, residente nella sede richiesta ovvero in altra località da
quella distante meno di 90 Km, che abbia bisogno di assistenza che il
dipendente può assicurare, quando sussista un handicap anche non grave, certificato ai sensi della legge
n.104/92, ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento
punti
2.50
5.
L’interruzione della
convivenza per frazioni superiori a sei mesi è considerata equivalente ad un
anno.
6. Qualora la sede più vicina
alla residenza del coniuge o del
convivente legalmente riconosciuto o dei figli, non sia stata indicata al primo
posto nell’ordine di preferenza delle sedi, i punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3
sono ridotti della metà.
Per l’attribuzione dei punteggi
sopra indicati l’interessato deve allegare all’istanza di trasferimento, le
dichiarazioni previste dall’art. 4 commi 6, 7 e 8 del presente provvedimento.
Si richiama, altresì, la
previsione di cui all’art. 4 commi 9 e 10 del presente decreto.
a) Nel caso in cui le condizioni
ambientali presenti nella sede ove il dipendente presta servizio sono fattore
di serio e comprovato aggravamento delle infermità del dipendente, dei figli,
del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto.
punti
2.00
b) Nel caso in cui il coniuge o
il convivente legalmente riconosciuto o i figli, che coabitano con il
dipendente, versino in uno dei casi previsti dall’art.3, comma 1, della legge
n. 104/92.
punti
2.00
c) Nei casi in cui, in presenza
di gravi alterazioni delle condizioni di salute del dipendente, del coniuge o
del convivente legalmente riconosciuto nonché dei figli, presso la sede di
servizio o città viciniori, intendendosi per viciniori quelle comprese nel
raggio di 50 Km, non siano presenti strutture che offrano adeguate possibilità
di cura.
punti
4.00
Per l’attribuzione dei punteggi
di cui ai punti a), b) e c)
l’interessato deve unire alla domanda idonee certificazioni sanitarie, rilasciate
dai competenti presidi sanitari pubblici (USL o Ospedali) in originale o in
copia conforme, dalle quali risulti chiaramente la patologia sofferta e lo
stato della stessa al momento dell’istanza ovvero l’impossibilità di poter
effettuare le cure necessarie nella sede di servizio.
1. Per la
necessità del dipendente, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto
o dei figli, anche adottivi, conviventi e a carico di frequentare corsi di
studio
punti
2.00
2. Assumono
rilievo esclusivamente i corsi di durata pluriennale frequentati dal
dipendente, dal coniuge o dal convivente legalmente riconosciuto o dai figli,
anche adottivi o per i quali sia stata presentata dagli stessi regolare domanda
di immatricolazione o di iscrizione, finalizzati:
·
al conseguimento di
un diploma di laurea, di diploma universitario o di specializzazione post -
lauream
·
al conseguimento di
un altro titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
3.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario dimostrare:
·
La frequenza o
l’immatricolazione presso un’università o una scuola di specializzazione
universitaria situata nella medesima regione ovvero di un corso di istruzione secondaria
di 2° grado presso un istituto situato nella stessa provincia in cui è ubicata
la sede di servizio richiesta con la domanda di trasferimento;
·
Limitatamente alle
ipotesi di immatricolazione ad un corso di laurea o di diploma universitario e
di specializzazione post lauream nonché di frequenza di un corso di istruzione
secondaria di secondo grado, la mancanza della corrispondente facoltà
universitaria statale nella regione ovvero di corrispondenti istituti di
istruzione nella provincia ove il dipendente presta servizio;
·
Di essere in regola
con il piano di studi oppure, per gli studenti fuori corso, di aver superato
almeno i due quinti degli esami previsti per l’intero corso di laurea e almeno
due esami nell’anno precedente a quello di pubblicazione del bando.
Per l’attribuzione dei punteggi
sopra indicati l’interessato deve allegare all’istanza di trasferimento, le
dichiarazioni previste dall’art. 4 commi 6, 7 e 8 del presente provvedimento.
Si richiama, altresì, la
previsione di cui all’art. 4 commi 9 e 10 del presente decreto.
1.
Per la
documentazione, si rinvia agli articoli 4, commi 6, 7 e 8 e 10 e 11 del
presente decreto.
2.
La posizione di
familiare a carico è dimostrata con
la produzione dell’ultimo prospetto paga (anche in semplice fotocopia), dal
quale risulti la relativa detrazione d’imposta ovvero con dichiarazione
sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi del
citato articolo 4 comma 6.
3.
Lo stato di handicap deve essere comprovato da
certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista dall’art.4
della legge 104/92 ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi
dell’art.2, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legge 27 agosto 1993 n.324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993 n.423, rilasciata da un medico specialista nella
patologia denunciata in servizio presso l’azienda sanitaria locale da cui è
assistito l’interessato.
4.
La situazione di
unico congiunto in grado di presentare la necessaria assistenza nel luogo di
residenza del prossimo congiunto deve essere documentata. con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’art.4 della legge 4 gennaio 1968 n.15. Tale
dichiarazione può essere presentata contestualmente all’istanza e sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto. Il responsabile del
procedimento, identificato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è competente a ricevere la documentazione.
5.
Le distanze chilometriche
tra le diverse sedi sono accertate dall’Ufficio tramite programma informatico
“Microsoft Auto Route Express”
6.
Le alterazioni dello
stato di salute devono essere documentate mediante certificazioni rilasciate da
strutture del Servizio Sanitario Nazionale
7.
Nella certificazione
di cui al precedente comma, e per la specifica ipotesi prevista dall’art.10
lettera a) e c) deve risultare, in forma espressa, che l’infermità addotta
rende necessario il trasferimento della persona malata nella sede richiesta,
anche perché in essa sono disponibili gli indispensabili presidi medici di tipo
specialistico non presenti nell’attuale sede di servizio.
8.
La convivenza è
dimostrata, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atti
di notorietà di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Tale
dichiarazione può essere presentata contestualmente all’istanza e sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto. Il responsabile del
procedimento, identificato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è competente a ricevere la documentazione.
Ai
trasferimenti di cui all’art. 2 comma 3 del presente decreto si provvede,
secondo le necessità, mediante interpello straordinario da concordarsi, previe
intese, con le OO.SS. rappresentative.
Il
bando che emana l’interpello indica i requisiti e le competenze richiesti per
parteciparvi.
Per
la formazione della graduatoria sono valuti i titoli di preferenza di cui al
titolo II.
Si
applicano, altresì, gli articoli 4 e 5 del presente decreto.
1.
Per l’anno 1999 il
bando per i trasferimenti a domanda è emesso entro 15 giorni dalla data del
presente decreto. Esso stabilisce, per il solo anno 1999, il periodo entro il
quale i dipendenti possono presentare istanza di trasferimento, sono formate la
graduatoria provvisoria e quella definitiva, è fissato il termine per la
presentazione delle dichiarazioni di revoca e per le richieste di revisione. Il
bando determina, altresì, il periodo di validità della graduatoria.
Il
presente decreto sostituisce quello dell’8 maggio 1996 richiamato in premessa.
Roma,
lì 5 MAGGIO 1999
IL DIRETTORE GENERALE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art.1, D.P.R. n.403/1998
Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2
della Legge 4 gennaio 1968, n.15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di
pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione anche i
seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) titolo di studio o qualifica
professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica,
anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria e inerente all'interessato;
c) stato di disoccupazione; qualità di
pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
d) qualità di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative
all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.237, come
modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n.958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualità di vivenza a carico;
i)
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli
attestati necessari per l'iscrizione
alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo
devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati
e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici
richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono
sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n.15.
Le
amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli
dubbi di veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei
controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.
Art.2, comma 1, L.n.15/1968
Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni.
1. La data ed il luogo di nascita, la
residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe,
coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del
figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione
agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni.
Art.2, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403
Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
1. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi negli elenchi di cui all’art. 1, comma 1, del presente regolamento
e dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati
dall’interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all’articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale
dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una
pubblicazione è conforme all’originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui
sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene
luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare
la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati,
i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da
parte di un altro soggetto pubblico, l’amministrazione procedente entro
quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia
fotostatica, ancorchè non autentica, dei certificati di cui sia già in
possesso.
4. Restano esclusi dall’applicazione dei
commi 1 e 2 i certificati di cui all’articolo 10.
Art.4, L.n.15/1968
Dichiarazioni sostitutive atto di
notorietà.
L’atto
di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi
ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato
dal sindaco, il quale provvede all’autenticazione della sottoscrizione con
l’osservanza delle modalità di cui all’art. 20.
Art.20, L.n.15/1968
Autenticazione delle sottoscrizioni
La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica
Amministrazione può essere autenticata, ove l’autenticazione sia prescritta,
dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L’autenticazione
deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione
stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della
persona che sottoscrive.
Il
pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione,
la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell’ufficio.
Per
l’autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è
sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.
Art. 3 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403
Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
1.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell’art. 2 possono essere
presentate anche contestualmente all’istanza e sono sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto.
2.
Il responsabile del
procedimento, identificato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è comunque competente a ricevere la documentazione.
3.
Oltre a quanto
previsto nell’art. 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127 costituisce
violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione della dichiarazione
sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la
presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.
4.
Nei casi in cui
l’interessato debba presentare all’amministrazione copia autentica di un documento
ai sensi dell’articolo 14 della legge 4 gennaio 1968 , n. 15 , l’autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi
altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice
esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso.
Art.26, L.n.15/1968
Sanzioni penali
Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
A
tali effetti, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei
precedenti art. 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell’art. 20 sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre,
ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina
ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea
dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
Il
pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli
atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l’atto sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
Nella
denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e
documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.
Art.11, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403
Controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive
1. Le amministrazioni procedenti, sono
tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma !
riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l’amministrazione procedente
richiede direttamente all’amministrazione competente per il rilascio della
relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la
successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto
dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora il controllo di cui al
comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.