Decreto Legislativo 31 marzo 2000, n. 129
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000.
Supplemento Ordinario n. 79
II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, ed in particolare l'articolo 18;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato rappresentative sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. La lettera A) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e' sostituita dalla seguente:
"A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia
di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a
seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica,
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o
dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione
sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del
Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate
con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della
rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del
dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme
di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette
delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con
le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del
Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;".
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dopo le parole: "delegazione del Ministro della difesa" e' inserita un virgola.
Art. 2.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 3 (Forze di polizia ad ordinamento civile). 1. Ai fini di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle
forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai
sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero
e settimanale e dei turni di servizio;
e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;
g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
h) i permessi brevi per esigenze personali;
i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro
straordinario;
m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualita' e salubrita' dei
servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonche' la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa puo' avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.
4. Nell'ambito territoriale la titolarita' all'esercizio delle relazioni sindacali e' riconosciuta sulla base della rappresentativita', individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalita' di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.".
Art. 3.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Per il
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie
oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai
sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro
straordinario;
h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di
polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita'
dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di
protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e
l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di
assistenza del personale;
l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della
legge 11 luglio 1978, n. 382.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalita'
attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le
forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.".
Art. 4.
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 5 (Forze armate). - 1. Per il personale appartenente alle
Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma
2, riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai
sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro
straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita'
dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di
protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e
l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di
assistenza del personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della
legge 11 luglio 1978, n. 382.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di
cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalita' attraverso
le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di
partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.".
Art. 5.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 1
e' sostituito dai seguenti:
"1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai
precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il
COCER Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per
sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per
il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite
dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi
successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e
della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le
Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dopo le parole: "nonche' delle organizzazioni sindacali", la parola: "maggiormente" e' eliminata.
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 5
e' sostituito dal seguente:
"5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e
rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 7
e' sostituito dal seguente:
"7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante
le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato
maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e
Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento
concordato.".
5. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 11
e' sostituito dai seguenti:
"11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai
commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di
polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti
rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i
cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di
Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del
controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda
chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla
stessa entro quindici giorni.".
6. Il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e' sostituito dal seguente:
"13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente
decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle
relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.".
Art. 6.
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). - 1. Al fine
di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni
recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le
amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi
di informazione, anche attraverso apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2
disciplinano le modalita' di raffreddamento dei conflitti che eventualmente
insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione
delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui
al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze
di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono
costituite commissioni aventi natura arbitrale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti
interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i
soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le
organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi
Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al
Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta
motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per
la funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver
acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, puo' fare ricorso
alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2. L'esame della questione
interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di
trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle
citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo
27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23
agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli
indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis (Consultazione delle rappresentanze del personale).
- 1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2
sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione
della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e
prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere
consultate.".