D.L. 19 dicembre 1984, n. 858 (1). Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato (2).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3).
1-bis. 1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali iniziali dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121 (4), e relativi decreti di attuazione, avviene mediante corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi con esame finale, al quale è ammesso il personale direttivo con qualifica apicale ovvero in possesso dell'anzianità di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza. 2. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo. 3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso. 4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il conferimento di posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (5).
2. . . . . . . . . . . . . . . . (6).
2-bis. 1 Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età 2. La tabella B allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (7), è sostituita dalla seguente: TABELLA B LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA (7/a). Ruolo degli agenti ed assistenti: al compimento degli anni 60. Ruolo dei sovrintendenti: al compimento degli anni 60. Ruolo degli ispettori: al compimento degli anni 60. Ruolo dei commissari: al compimento degli anni 60. Ruolo dei dirigenti: al compimento degli anni 60 (7/b).
3. 1 (8). 2 (9).
4. Fino a quando non si provvederà alle elezioni dei membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di cui all'art 85, commi secondo e terzo, L. 10 aprile 1981, n. 121 (4), sarà espresso con le stesse modalità di cui al citato articolo 85 dalle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative a livello nazionale (10).
4-bis. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 59, L. 1° aprile 1981, n. 121 (4), e per la durata di un quinquennio, per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, nonché nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per una o più regioni o province ed a costituire una o più commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati e 2. I vincitori del concorso sono assegnati ad uffici aventi sede nella regione o nella provincia per la quale sono stati messi a concorso i posti e non possono essere trasferiti prima di quattro anni di effettivo servizio. 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 355 (11).
4-ter. 1. I posti disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio, da effettuarsi nelle qualifiche della tabella II annessa al D.P.R. 24 aprile 1982 n. 340, secondo quanto previsto dall'art. 30 dello stesso decreto, possono essere coperti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblici concorsi a carattere nazionale o regionale, stabilendo per ciascuno di essi i posti da conferire. 2. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, per l'espletamento dei concorsi indicati nel comma precedente si osservano le disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 13 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340. 3. Ciascun concorso consiste in un esame-colloquio ovvero, tenuto conto dei compiti connessi alla qualifica da conferire, in una prova pratica professionale vertente sulle materie previste, rispettivamente per ciascuna qualifica, dal regolamento di cui al comma precedente. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la composizione e provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi. 4. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio, salvo che ricorrano le situazioni indicate nell'art. 55, penultimo comma del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (12).
4-quater. All'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1985 si provvede a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario (12).
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1984, n. 349 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 febbraio 1985, n. 19 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1985, n. 42), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge. (3) L'articolo che si omette, sostituito dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 19, sostituisce a sua volta, con effetto dal 1° dicembre 1984, l'art. 44, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL. (4) Riportata al n. A/XXX. (5) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 19. (6) Sosituisce l'art. 59, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riportato al n. A/XL. (7) Riportato al n. A/XL. (7/a) Per l'interpretazione autentica del presente capoverso, vedi l'art. 4, L. 19 aprile 1985, n. 150, riportata al n. A/LV. (7/b) Vedi, anche, l'art. 1, L. 4 ottobre 1990, n. 276, riportata al n. A/LXXVI. (8) Modifica il secondo comma dell'art. 43, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, riportato al n. A/XLI. (9) Modifica il quinto comma dell'art. 44, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, riportato al n. A/XLI. (10) Così modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 19. (11) Aggiunto dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 19. (12) Aggiunto dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 19.