D.L. 7 gennaio 1992, n. 5 (1). Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia (2).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la sentenza della Corte costituzionale del 3-12 giugno 1991, n. 277, sulla corrispondenza funzionale delle qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di perequare conseguentemente i trattamenti retributivi del predetto personale dell'Arma dei carabinieri, in esecuzione anche dei giudicati formatisi nella materia; Ritenuta, altresì, la necessità di provvedere alla perequazione economica per le corrispondenti categorie delle altre forze di polizia; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:
(Giurisprudenza)
1. 1. E' autorizzata la spesa per la definizione degli effetti economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e del Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991, nonché della sentenza del TAR-Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza agli ispettori della Polizia di Stato (3). 2. Al relativo onere, limitatamente ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, valutato in lire 80.000 milioni per il 1992, in lire 260.000 milioni per il 1993, in lire 270.000 milioni per il 1994, in lire 230.000 milioni per il 1995 ed in lire 80.000 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 277/1991 sull'equiparazione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri a quelli della Polizia di Stato" (3). 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
(Giurisprudenza)
2. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'articolo 1, comma 1 (3). 2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'esecuzione delle sentenze di cui all'articolo 1, si provvede: a) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell'importo spettante; b) nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35% dell'importo spettante; c) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30%. 2-bis. Nell'anno 1992 le Amministrazioni della difesa e delle finanze sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto forfettario una tantum pari a complessive lire 500.000 quale anticipo delle competenze spettanti per l'anno 1993 (4). 2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, valutato in lire 22.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati" (4). 2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (4).
3. 1. Al personale dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, nonché al personale sottufficiale del Corpo forestale dello Stato è attribuito, con le medesime decorrenze previste per il personale dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e 2, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:
vice sovrintendenti . . . . . . . . . . . livello VI vice brigadiere sovrintendente. . . . . . . . . . . . . . livello VI brigadiere maresciallo ordinario . . . . . . . . . . livello VI sovrintendente principale . . . . . . . . livello VI-bis maresciallo capo maresciallo (del Corpo forestale dello Stato) sovrintendente capo . . . . . . . . . . . livello VII maresciallo maggiore maresciallo maggiore aiutante maresciallo maggiore aiutante carica speciale (5).
1-bis. Al medesimo personale spettano altresì l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (6), e successive modificazioni, e gli altri trattamenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni di legge nelle misure rispettivamente spettanti, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al sovrintendente capo, al vice ispettore, all'ispettore, all'ispettore principale e all'ispettore capo della Polizia di Stato (7). 1-ter. Ai fini della corresponsione delle competenze spettanti a norma dei commi 1 e 1-bis si osservano le disposizioni dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (7).
4. 1. Al personale di cui all'articolo 3 ed a quello dei ruoli superiori proveniente dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi interessati, il trattamento economico più favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'articolo 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore (8/cost). 2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, si provvede: a) nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una somma non superiore a lire 500.000 in una sola volta, a valere sull'acconto previsto per l'anno 1993; b) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante; c) nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante; d) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per cento dell'importo spettante (8).
5. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, e 3, valutato in lire 119.000 milioni annui, a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando quanto a lire 100.000 milioni per il 1992 e lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia", e quanto a lire 19.000 milioni per il 1992 e lire 59.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990 (9)". 1-bis. Per i residui oneri connessi all'applicazione dell'articolo 2, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, valutati in lire 100.000 milioni per l'anno 1993, in lire 100.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 85.436 per l'anno 1995, si provvede: a) per gli anni 1993 e 1994, per lire 55.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e successive modificazioni, e per lire 45.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992- 1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991, e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990"; b) per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e successive modificazioni (7). 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 5 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6 marzo 1992, n. 216, riportata al n. T/LVIII. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge. (3) Comma così modificato dall'art. 1, legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216, riportata al n. T/LVIII. (4) Comma aggiunto dall'art. 1, della legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216, riportata al n. T/LVIII. (5) L'alinea ed il comma sono stati così modificati dall'art. 1, della legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216, riportata al n. T/LVIII. (6) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA. (7) Comma aggiunto dall'art. 1, della legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216, riportata al n. T/LVIII. (8/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-9 luglio 1996, n. 241 (Gazz. Uff. 24 luglio 1996, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione. (8) Così sostituito dall'art. 1, della legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216, riportata al n. T/LVIII. (9) Comma così modificato dall'art. 1, legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216, riportata al n. T/LVIII.