D.P.C.M. 30 aprile 1997 (1).
Emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria (2).
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Su proposta del Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Ministro del tesoro;
Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale, al comma 4 ha dettato disposizioni per
l'emanazione del nuovo statuto dell'Ente per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;
Emana il seguente statuto:
TITOLO I
Scopi
Articolo 1
Finalità.
1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, al quale l'art. 41, comma 1,
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha conferito la personalità giuridica di diritto pubblico, provvede
all'assistenza sociale a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a completamento ed
integrazione dell'opera che già prestano altri enti ed istituzioni assistenziali. L'Ente integra tali
prestazioni con interventi diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza previste dal comma 2
dell'art. 41 della citata legge, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.
2. La sede centrale dell'Ente è ubicata in Roma.
Articolo 2
Forme di assistenza.
1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria provvede:
a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;
b) al conferimento dei contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale
anzidetto;
c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, ai
loro coniugi superstiti, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di
malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
d) alla gestione, anche indiretta, di sale convegno, spacci, stabilimenti balneari o montani, centri di
riposo o sportivi, e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità
morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.
Articolo 3
Criteri di intervento.
1. Gli interventi assistenziali di cui alle lettere a), b), c) ed e), del comma 1 dell'art. 2 si attuano
secondo i criteri indicati nei successivi commi del presente articolo
2. L'assistenza a favore degli orfani di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 viene effettuata
mediante:
1) l'erogazione di sussidi e contributi differenziati in relazione alla situazione familiare anche
economica, atti al mantenimento sino al raggiungimento della maggiore età, salvo che per quegli orfani,
che, avendo dimostrato spiccate qualità intellettuali, vengano ritenuti meritevoli di ulteriori contributi;
2) erogazione di contributi scolastici e borse di studio;
3) ammissione a tutte le iniziative poste in essere dall'Ente, idonee a favorire l'istruzione e la
formazione civica e professionale.
3. L'assistenza scolastica di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 viene effettuata mediante:
1) il conferimento di contributi scolastici a favore dei figli del personale e degli orfani, iscritti a corsi
di studio di ogni ordine e grado, che si trovino in condizioni di particolare bisogno o per eccezionali
motivi di salute o di famiglia. Tali contributi sono commisurati all'ordine ed al grado dei corsi di studio
ed alla situazione di bisogno e non sono cumulabili con le borse di studio di cui al successivo n. 2);
2) concorsi annuali per la concessione di borse di studio a favore dei figli del personale e degli
orfani, a cui possono partecipare coloro che sono iscritti ad un corso di studio, di qualunque ordine e
grado, presso istituti statali o di enti locali parificati o riconosciuti dallo Stato.
4. I sussidi alle persone di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 possono essere concessi a
domanda degli interessati, corredata di apposita documentazione comprovante lo stato di necessità,
per:
1) spese impreviste sostenute in occasione di gravi eventi straordinari, anche connessi con fatti di
servizio, di malattie, comprese le patologie croniche gravi e quelle riconosciute ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, di ricoveri in case di cura, di interventi chirurgici;
2) spese sostenute in occasione del decesso di congiunti.
5. I premi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 possono essere concessi, su proposta del
direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, al personale che si sia distinto in servizi di
eccezionale importanza, che abbiano determinato vantaggi per la collettività o da cui sia derivato un
accresciuto prestigio per l'Amministrazione penitenziaria.
6. Il consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria determina, all'inizio di ogni anno, in relazione alla disponibilità finanziaria, gli stanziamenti
necessari al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le norme per le
modalità di concessione.
7. Il consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria determina, all'inizio di ogni anno, l'ammontare globale delle disponibilità finanziarie da
destinare al personale in quiescenza.
TITOLO II
Organi
Capo I - Organi centrali
Articolo 4
Individuazione degli organi centrali.
1. Sono organi centrali dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria:
a) il presidente;
b) il segretario;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il comitato di indirizzo generale.
Articolo 5
Presidente.
1. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di
presidente dell'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria e ne ha la
rappresentanza legale.
2. Il presidente dell'Ente:
a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'art. 6;
b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo
ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso;
d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei
limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e regolamentari adottate
dall'Ente;
e) cura la riscossione delle entrate, ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in
conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;
f) emana le disposizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
g) vigila sull'andamento amministrativo e contabile dell'Ente;
h) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo dell'esercizio e
la situazione patrimoniale dell'Ente.
Articolo 6
Consiglio di amministrazione.
1. L'amministrazione dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria è
affidata ad un consiglio di amministrazione così composto:
a) direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, che lo presiede;
b) cinque componenti designati dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, scelti tra i
magistrati, i funzionari, gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e gli appartenenti al
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria;
c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del
tesoro.
2. I componenti effettivi del consiglio di amministrazione e quelli supplenti sono nominati con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta per il quadriennio successivo.
3. Allo scadere del citato termine cessano dalle loro funzioni anche i componenti nominati nel corso
del quadriennio.
4. La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione è prevista nei seguenti casi:
a) decesso;
b) rinuncia o dimissioni;
c) incompatibilità, determinata anche da conflitto di interessi;
d) cessazione dei presupposti richiesti per la nomina;
e) impossibilità ad adempiere le funzioni;
f) su richiesta del Ministro del tesoro, relativamente al componente di cui al comma 1, lettera c).
5. Nei casi di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni di presidenza sono assunte dal più
elevato in grado tra i componenti di cui al comma 1, lettera b) e, a parità di grado, dal più anziano.
6. Il segretario dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art.
8 assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del
consiglio stesso, con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno. In
tali funzioni, il segretario, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito con
provvedimento del presidente dell'Ente.
7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e,
in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno
un terzo dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.
8. Per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno sei componenti, compreso il
presidente; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
9. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
10. I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati
nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
Articolo 7
Attività del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera annualmente, entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, quando occorre, le
relative variazioni, e, entro il mese di maggio dell'anno successivo, il conto consuntivo dell'Ente;
b) delibera, in conformità con i criteri di intervento di cui all'art. 3 e stabilendo le modalità ed i
presupposti concreti, le erogazioni previste in bilancio in applicazione dell'art. 41 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, e del presente statuto. L'ordinazione delle spese suddette spetta al presidente;
c) promuove eventuali modifiche allo statuto, adotta i regolamenti interni dell'Ente, nonché quelli
particolari degli istituti, colonie, circoli ed altre opere;
d) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri
proventi eventuali;
e) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili e in genere tutti gli affari che
interessano l'Ente, compreso l'impiego delle disponibilità finanziarie;
f) delibera l'assunzione di prestiti ed i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva ordinaria;
g) delibera, in conformità della normativa vigente in materia, le modalità per l'assunzione e per il
licenziamento di personale;
h) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo dell'attività svolta dai gestori;
i) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
l) nomina i gestori di cui all'art. 12.
2. Sono soggetti all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia il bilancio di previsione e le relative
variazioni, nonché il conto consuntivo dell'Ente, deliberati dal consiglio di amministrazione.
Articolo 8
Segretario.
1. Il segretario dell'Ente è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è
scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalità in
ordine alle attribuzioni di cui al comma 2.
2. Il segretario:
a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;
b) cura la organizzazione e la gestione delle attività operative dell'Ente di cui risponde al presidente;
c) coordina e controlla le gestioni contabili periferiche dell'Ente affidate ai gestori. Per
l'espletamento di tale attività potrà avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell'art 7, comma 1, lettera h);
d) adempie a tutte le attività amministrative e contabili necessarie per la stipula dei contratti;
e) provvede direttamente alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese nonché alle
assegnazioni di fondi agli organi periferici delegategli dal presidente;
f) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e
predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
g) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con facoltà di esprimere il proprio parere
sulle questioni poste all'ordine del giorno;
h) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;
i) esegue le direttive impartite dal Presidente;
j) cura la tenuta della contabilità dell'Ente, dei libri e delle scritture contabili, nonché della
corrispondenza, conservandone gli atti ed i relativi documenti;
k) redige annualmente il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri
documenti contabili e li invia al collegio dei revisori dei conti;
l) è consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Ente;
m) firma gli atti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo (3).
Articolo 9
Collegio dei revisori dei conti.
1. Il controllo della gestione dell'Ente è affidato ad un collegio di revisori dei conti, nominato con
decreto dal Ministro di grazia e giustizia e composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, che assume le funzioni di presidente;
b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro tra i dirigenti del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
c) tre revisori effettivi e tre supplenti, nominati dal Ministro di grazia e giustizia, scelti fra i
funzionari di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
c) esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite
relazioni;
d) accerta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, la consistenza di cassa;
e) invia al consiglio di amministrazione il verbale di ogni seduta del collegio;
f) provvede a redigere, annualmente, una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente e ad
inviarla al consiglio di amministrazione ed al Ministro di grazia e giustizia.
3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute del
consiglio di amministrazione, alle quali devono essere invitati.
4. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta per il quadriennio
successivo.
5. Allo scadere del citato termine, cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del
quadriennio.
Articolo 10
Comitato di indirizzo generale.
1. Un comitato, costituito dai componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 e da un pari
numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale
dell'Amministrazione penitenziaria, individua le linee essenziali di indirizzo generale dell'Ente di
assistenza e, nell'ambito della programmazione generale, prefigura gli obiettivi, verificando poi i risultati
conseguiti.
2. Il comitato di cui al comma 1 viene convocato dal presidente dell'Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria due volte l'anno.
Capo II - Organi periferici
Articolo 11
Individuazione degli organi periferici.
1. Sono organi periferici dell'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria:
a) il gestore;
b) il comitato di vigilanza.
Articolo 12
Gestore.
1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza nomina, per ciascuna sede, un gestore, scelto
tra il personale in servizio presso la sede stessa.
2. Il gestore:
a) è responsabile del normale funzionamento e della corretta conduzione delle attività cui è
preposto;
b) dirige e sorveglia il personale addetto ai servizi pertinenti alla gestione alla quale è preposto, della
cui opera risponde direttamente;
c) provvede agli acquisti, in osservanza delle direttive impartite dagli organi centrali dall'Ente;
d) ha in consegna il denaro, le merci ed i materiali relativi alla sua gestione, nonché i locali, le
attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall'Amministrazione;
e) effettua i pagamenti inerenti alla sua gestione;
f) riscuote somme per conto dell'Ente;
g) formula agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di vigilanza, proposte per
migliorare il servizio;
h) tiene la contabilità, che chiude mensilmente; compila e sottoscrive i rendiconti da inviare agli
organi centrali dell'Ente;
i) accerta, con il concorso del comitato di vigilanza, i cali, le perdite ed eventuali avarie delle merci;
l) propone agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di vigilanza, il fuori uso di beni
mobili in dotazione alla sua gestione e ne esegue lo scarico dai rispettivi registri ad avvenuta
autorizzazione da parte dell'Ente;
m) provvede alla ordinaria manutenzione delle attrezzature in dotazione;
n) esegue le deliberazioni del comitato di vigilanza in materia di destinazione dei fondi da utilizzarsi
in sede locale nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.
Articolo 13
Comitato di vigilanza.
1. Il comitato di vigilanza è così composto:
a) direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto d'istruzione, per le sedi decentrate,
ovvero un funzionario con qualifica non inferiore all'ottavo livello designato dal Direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, per la sede del Dipartimento, che lo presiede;
b) quattro dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria designati per sorteggio tra quelli in servizio
presso la sede interessata. Essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta per il quadriennio successivo.
2. Il comitato di vigilanza è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via
straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da un terzo dei
componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare. Alle sedute del comitato di vigilanza può
partecipare il gestore.
3. Il comitato di vigilanza:
a) vigila sull'attività che il gestore è tenuto a svolgere in attuazione delle disposizioni impartite dagli
organi centrali dell'Ente, ai quali riferisce direttamente sulle eventuali irregolarità riscontrate;
b) presenta annualmente una relazione agli organi centrali dell'Ente sull'andamento delle attività
poste sotto la sua vigilanza;
c) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali dell'Ente atte a
migliorare il servizio;
d) concorre, con il gestore, all'accertamento di cali, di perdite e di eventuali avarie delle merci;
e) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali dell'Ente, in merito al
fuori uso di beni mobili ed alla eventuale loro sostituzione;
f) delibera sulla eventuale destinazione degli utili riservati dal consiglio di amministrazione alle
attività locali nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.
Articolo 14
Compensi.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, ai presidenti ed ai componenti degli organi centrali di cui all'art. 4
è annualmente corrisposta una indennità di carica, commisurata agli importi di bilancio, il cui
ammontare è stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal Ministro della
giustizia previo il previsto parere di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Il compenso annuo determinato al momento della nomina degli organi è valido per tutta la durata
del mandato.
3. Per la partecipazione alle sedute, al presidente ed ai componenti degli organi periferici di cui all'art.
11, sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito dal consiglio di amministrazione
con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia previo il previsto parere di competenza del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (4).
TITOLO III
Amministrazione
Articolo 15
Patrimonio.
1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da:
a) beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al
Corpo degli agenti di custodia;
b) beni mobili ed immobili derivanti dall'estinzione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 5
dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
c) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
d) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano per donazione o ad altro titolo;
e) titoli pubblici e privati acquisiti o acquisibili per eventuale investimento di disponibilità finanziarie;
f) fondi in deposito o disponibili presso istituti di credito e in cassa.
Articolo 16
Entrate.
1. Le entrate dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria si distinguono
in entrate correnti ed entrate in conto capitale.
2. Le entrate correnti sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dagli interessi sui depositi effettuati presso istituti di credito;
c) dai proventi che la legislazione vigente ed ogni altra disposizione assegna all'Ente;
d) da eventuali contributi, oblazioni, sovvenzioni di Enti o privati cittadini;
e) dagli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati, effettuata presso gli istituti
penitenziari, attribuiti dall'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
f) da contributi mensili liberamente offerti dal personale dell'Amministrazione penitenziaria;
g) dai proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni disciplinari al personale del Corpo di polizia
penitenziaria, mediante riassegnazione all'Ente con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2 della
legge 12 ottobre 1956, n. 1214;
h) dai proventi derivanti dalla gestione delle attività di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 2 del
presente statuto;
i) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
l) da entrate eventuali e diverse.
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b) rimborsi di titoli di proprietà;
c) lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento;
d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.
Articolo 17
Esercizio finanziario.
1. L'esercizio finanziario è annuale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Articolo 18
Gestione delle attività.
1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'Ente provvede con le modalità previste dal comma 4,
dell'art. 19, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, nonché con i mezzi ed i locali di cui al comma 3,
dell'art. 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 134.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 41, L. 15 dicembre
1990, n. 395.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.C.M. 26 giugno 2000 (Gazz. Uff. 6 settembre 2000, n.
208).
(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.C.M. 26 giugno 2000 (Gazz. Uff. 6 settembre 2000, n.
208).